Riallocare dopo il Divorzio: Diritto di Residenza e Trasferimenti Internazionali con Figli

In caso di separazione coniugale e disaccordo durante il procedimento di divorzio e separazione personale tra i coniugi, ogni decisione riguardante i figli è affidata al Tribunale e viene presa ponendo l’interesse superiore dei figli al primo posto, soprattutto se sono minorenni. In situazioni impreviste, potrebbe accadere che uno dei due genitori desideri o sia obbligato a spostare la propria residenza lontano da quella principale del figlio o che il genitore con il quale il figlio risiede principalmente, ovvero vive nella stessa casa della madre o del padre, a seconda delle circostanze, debba trasferirsi in un’altra città. Il trasferimento della residenza di uno dei genitori, sia che siano separati che divorziati, provoca sempre una situazione di instabilità e mette in crisi il sistema di affidamento e/o collocazione dei figli, poiché diventa incompatibile con il programma di visite seguito fino a quel momento, che è stato concordato tra le parti o stabilito dal Tribunale.

Spostarsi dopo il divorzio con figli, come fare

La questione sorge quando ci sono figli nati dall’unione coniugale. In questo caso, il trasferimento all’estero deve tener conto del diritto dell’altro coniuge a mantenere intatte la qualità dei rapporti con i figli e la frequenza degli incontri con loro. L’articolo 155 del Codice civile ha considerato la possibilità di cambiare residenza da parte di uno dei genitori, anche in caso di affidamento condiviso, come una circostanza che può influenzare la definizione delle modalità concrete di affidamento, ma non come una circostanza sufficiente di per sé per stabilire l’affidamento esclusivo.

Vediamo quali sono le due tipologie di trasferimento dopo il divorzio con figli.

Trasferimento del coniuge non affidatario

In questo caso, il genitore affidatario (che rimane in Italia) può rivolgersi al Tribunale per il minore per ottenere assistenza al fine di garantire il ritorno del minore nel paese d’origine.

Trasferimento del coniuge affidatario

In questo caso, è riconosciuto come legittimo il diritto dell’affidatario di stabilire la residenza all’estero, ma il diritto di visita del genitore non affidatario è tutelato in misura minore e non può pretendere il ritorno immediato del minore nel territorio nazionale. Pertanto, non ha il diritto di impedire all’altro genitore di portare il minore all’estero per stabilirvi la residenza, ma può solamente chiedere che il diritto di visita sia effettivamente garantito, sollecitando l’Autorità centrale.

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Cambio di residenza. Quando un genitore separato o divorziato può portare i figli con sé

L’esempio più evidente riguarda il genitore coniuge divorziato, presso il quale il figlio risiede principalmente o con cui vive, e che desideri o necessiti di trasferirsi in un’altra città. La responsabilità genitoriale è condivisa da entrambi i genitori.

L’affidamento esclusivo del minore a uno dei due genitori è concesso solo in situazioni estreme e casi eccezionali, poiché la responsabilità genitoriale è riconosciuta e esercitata da entrambi i genitori. Tuttavia, per ragioni di praticità ed equilibrio per il minore, è possibile concordare di comune accordo che il minore viva principalmente con uno dei due genitori o che sia stabilito dal Tribunale. Al fine di garantire la crescita sana e armoniosa del minore e il suo sviluppo, entrambi i genitori devono partecipare alle decisioni riguardanti il figlio e restare in contatto con lui, soprattutto in caso di nuove convivenze.

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Il caso del genitore che cambia residenza e si allontana dal figlio che vive con l’altro coniuge

Il genitore condiviso del figlio, che tuttavia non vive nella stessa casa del figlio, può cambiare residenza, ma è tenuto a continuare a supportare la crescita psico-fisica equilibrata del minore. Recentemente, l’Alta Corte ha stabilito che il genitore separato che trasferisce la propria residenza lontano dall’altro coniuge che ha la custodia del figlio non perde il diritto di avere la custodia dei figli minori.