Avvocato: cosa è il patrocinio gratuito?

Qualunque cittadino potrebbe trovarsi nella situazione di necessitare l’aiuto di un valido avvocato ma di non essere in grado di affrontare le ingenti spese per via della propria condizione economica. Fortunatamente lo Stato Italiano permette ai cittadini non abbienti e con esigenza di rivolgersi urgentemente ad un avvocato per cause che non possono finanziare, di avvalersi di un avvocato per gratuito patrocinio. La possibilità di ottenere assistenza legale gratuita è strettamente riservata a tutti coloro che presentano un modello specifico di istanza al fine di ottenere il riconoscimento del beneficio e dei precisi requisiti di reddito al momento della presentazione della domanda. Prima di procedere a questa richiesta, è di fondamentale importanza avere una conoscenza chiara e precisa di quello che è il patrocinio a spese dello Stato, come è possibile richiederlo e quali siano le prerogative necessarie per riuscire a trarre vantaggio da esso.

Avvocato per gratuito patrocinio: di cosa si tratta?

Quando si parla di gratuito patrocinio si intende un’istituzione completamente garantita dallo Stato Italiano che dona la possibilità a tutti quei cittadini in possesso di determinati requisiti di reddito, di potersi avvalere di una tutela legale senza dover andare incontro alle comuni spese processuali. Più precisamente si tratta di un’agevolazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia costituita dal D.P.R n° 115 T.U. del 30 Maggio 2002, che consente ai cittadini con un reddito non sufficiente di avvalersi di un’assistenza legale gratuita. Il gratuito patrocinio permette quindi di esentarsi dal pagamento di spese di giustizia, come ad esempio la parcella dell’avvocato, le spese di consulenza tecnica d’ufficio, le spese di notifica, il contributo unificato, marche da bollo e via dicendo. Il patrocinio a spese dello Stato fa riferimento ad ogni fase processuale e giudiziaria, per cui può essere facilmente richiesto per assicurarsi assistenza legale, secondo le diverse modalità, in sede penale, civile, di lavoro, minorile e tributaria. É importante tenere a mente che nel patrocinio gratuito non rientrano tutti quei compensi per l’avvocato in fase stragiudiziale, come ad esempio una consulenza o la scrittura di una diffida. Inoltre l’assistenza legale gratuita sarà garantita dallo Stato a condizione che la situazione di reddito di un determinato cittadino non cambi a suo favore durante il corso della causa. Questo significa che se nel corso della causa le condizioni economiche di quel cittadino dovessero migliorare, egli è obbligato dalla legge a comunicarlo e a rinunciare quindi al beneficio, prendendosi carico delle spese dell’avvocato da quel momento in poi.

Chi può richiedere il patrocinio gratuito?

Lo Stato Italiano dona la possibilità e il diritto a presentare domanda e ottenere un avvocato per il patrocinio gratuito alla seguenti categorie di cittadini:

• Cittadini italiani;

• Cittadini stranieri che soggiornano regolarmente nel territorio italiano durante l’avvenimemento dei fatti;

• Tutti gli enti o le associazioni che non esercitino alcuna attività economica o perseguano fini di lucro;

• Coloro che sono emigrati all’Estero e si ritrovano senza il possesso di una cittadinanza in quanto sono privi di quella d’origine e non ne possiedono ancora una nuova.

Come si richiede il patrocinio a spese dello Stato?

Per richiedere un avvocato per gratuito patrocinio (https://www.avvocatocivilistaroma.it/il-gratuito-patrocinio-per-i-non-abbienti-avvocato-roma/) è obbligatorio presentare un’apposita domanda al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo nel quale si svolgerà il processo. La domanda può essere presentata sia personalmente dal richiedente, dal suo legale rappresentate oppure può essere inviata tramite Raccomandata A.R. La firma presente sulla domanda da parte del richiedente deve essere autenticata da egli stesso tramite un’autocerficazione che segue le modalità del D.P.R 445/2000 oppure dal suo Legale. L’accoglimento della domanda richiede circa dieci giorni dal momento in cui si presenta l’istanza, sia per quanto riguarda il patrocinio gratuito civile che penale. Durante questo periodo il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati provvede prima di tutto nel verificare l’ammissibilità dell’istanza ricevuta e poi procederà con l’ammissione finale del richiedente inviandogli successivamente una copia del provvedimento di ammissione come prova di accettazione.