Normativa in vigore in merito alla realizzazione di gazebo

In merito alla realizzazione di gazebo, vige ancora moltissima confusione, su ciò che si deve fare per rientrare nella legalità. Una sentenza del Tar del Lazio del 2018 difatti, ha stabilito che i gazebo non precari, ovvero che alterino lo stato dei luoghi e di conseguenza incrementare il carico urbanistico, necessitino dei permessi per costruire. In altre parole non conta il tipo di struttura, quanto l’utilizzo che se ne andrà a fare. Approfondiamo insieme la tematica.

Realizzazione gazebo: sentenza 556/2018

Come anticipato, nel 2018 il Tar del Lazio si è espresso con la sentenza 556 in merito alla realizzazione gazebo che sono in grado di soddisfare delle esigenze permanenti. In questo caso è stato stabilito che tali manufatti alterano lo stato dei luoghi e di conseguenza il carico urbanistico, quindi occorre il permesso per costruire.

In altre parole non viene considerato rilevante che la struttura possa essere precaria o amovibile, e che non vi siano opere murarie, bensì solamente l’utilizzo reale che si andrà a fare del manufatto. Proprio in merito all’utilizzo si deve specificare come questo, per essere considerato permanente, non debba essere continuativo ma stagionale.

Gazebo: che cos’è?

Considerando solamente l’aspetto architettonico, il gazebo è una struttura leggera con aperture su più lati. Solitamente tali strutture sono in legno, nonostante modelli più datati siano realizzati in ferro battuto e qualcuno in muratura. Soprattutto in merito ai gazebo chiusi realizzati in muratura, la giurisprudenza penale e amministrativa si è espressa perché chiaramente queste opere aumentano di fatto la cubatura, e di conseguenza sono soggette ai permessi per costruire.

Tutte le installazioni di gazebo o comunque altre strutture che siano accessorie, quindi di riparo o protezione, sono escluse dai permessi per costruire solamente nel caso in cui siano di dimensioni modeste, quindi che non abbiano un impatto visivo brusco. In altre parole per questi manufatti non sono richiesti permessi solamente nel caso in cui sia evidente la finalità del semplice decoro, o di protezione di quella determinata parte dell’immobile dove sono posizionati.

Gazebo: edilizia libera?

Per determinare se un gazebo possa rientrare nell’edilizia libera, si deve fare riferimento al concetto di ancoraggio al suolo della struttura. Possono essere infatti liberamente installati, riparati, sostituiti o rinnovati tutti quei gazebo che in prima battuta abbiano dimensioni contenute, e in secondo luogo che non siano infissi stabilmente al suolo.

I gazebo quindi possono essere considerate come opere di edilizia libera, a patto siano temporanei, ovvero destinati alla rimozione quando le necessità per cui sono stati installati, siano terminati. Il periodo di riferimento non deve comunque essere superiore ai 90 giorni.

Realizzazione gazebo: autorizzazione paesaggistica

La nuova legge in merito all’autorizzazione paesaggistica, non include direttamente i gazebo. Nonostante ciò però viene specificato che le installazioni, che siano pergolati, manufatti singoli amovibili o qualsiasi altro materiale leggero destinate a informazioni turistiche o comunque altre attività ricreative e didattiche, non necessitino di autorizzazioni paesaggistiche.

In merito invece alla realizzazione dei seguenti manufatti (per la realizzazione di gazebo a Roma approfondisci qui http://www.iacoangeli.com/prodotti/gazebo-da-giardino), è necessaria solamente la versione semplificata dell’autorizzazione paesaggistica.

• Porticati.
• Tettoie.
• Chioschi da giardino che abbiano natura permanente.
• Manufatti simili che siano aperti su più punti, che abbiano una superficie totale superiore ai 30 mq.
• Manufatti con un volume emergente inferiore ai 30 mc.

Per qualsiasi altra situazione non compresa tra quelle elencate, sono invece previste le autorizzazioni paesaggistiche.